Consigli per gli Affari Economici

IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Il Consiglio per gli Affari Economici è un organo previsto dal Diritto Canonico (can. 537) per aiutare il Parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando la responsabilità personale del Parroco quale legale rappresentante.

La natura particolare della Parrocchia richiede che l’amministrazione economica e patrimoniale sia compiuta con il consiglio e la partecipazione dei fedeli laici, coinvolti nella vita della Parrocchia e che possiedono le competenze adatte a questa materia.

É tuttavia importante sottolineare che, nonostante la natura prettamente “tecnica” degli argomenti trattati, il Consiglio per gli Affari Economici resta prima di tutto organo ecclesiale i cui membri sono chiamati ad operare non in base a principi puramente amministrativi ma soprattutto in ottica pastorale. In particolare, i membri del Consiglio per gli Affari Economici ricordino qual è il fine proprio dei beni temporali della Chiesa: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri (can. 1254 CJC)

COMPOSIZIONE

Il duplice requisito richiesto ai suoi membri – il coinvolgimento attivo nella vita parrocchiale con la conoscenza delle dinamiche ad essa inerenti unito al possesso di competenze specifiche in materia di amministrazione patrimoniale – implica che, a differenza del Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli Affari Economici non sia elettivo ma che i suoi membri siano nominati dal Parroco, sentito comunque il parere del Consiglio Pastorale.

A differenza del Consiglio Pastorale, i Consigli per gli Affari Economici sono costituiti singolarmente per ciascuna parrocchia e non è possibile istituire un unico Consiglio di Comunità Pastorale.

Ne sono membri di diritto il Parroco e i Vicari Parrocchiali assegnati alla Parrocchia di riferimento.